Art. 1
In vigore dal 27 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con Nostro decreto di pari data;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 142, foglio 52. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rd-1