Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con Nostro decreto di pari data; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 142, foglio 52. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rd-1