Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 60
25 / 62Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.
In vigore dal 27 dic 1933
Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-60