Art. 60 · Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 60

25 / 62

Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.

In vigore dal 27 dic 1933
Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-60