Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 58
23 / 62Art. 7 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855; art. 11 n. 1 lettera a R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, a. 1257 - N. 1561.
In vigore dal 27 dic 1933
Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-58