Art. 57 · Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 57

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Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.

In vigore dal 27 dic 1933
Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.
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