Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 57
22 / 62Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855.
In vigore dal 27 dic 1933
Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-57