Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 52
17 / 62Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361.
In vigore dal 23 apr 1958
Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all' debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-52