Art. 49 · Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoTitolo IVCapo I

Art. 49

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Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.

In vigore dal 27 dic 1933
Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell' sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato. Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato. Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.
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