Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo IV›Capo I
Art. 47
59 / 62Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.
In vigore dal 27 dic 1933
L'Avvocatura dello Stato dà i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-47