Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo III
Art. 44
56 / 62Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
In vigore dal 27 dic 1933
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all' nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-44