Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 30
36 / 62In vigore dal 27 dic 1933
La nomina dell'avvocato generale dello Stato è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-30