Art. 3 · Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con 11. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoTitolo ICapo I

Art. 3

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Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con 11. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.

In vigore dal 27 dic 1933
( ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303). Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.
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