Art. 22 · Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 22

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Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804.

In vigore dal 27 dic 1933
Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata al presente testo unico. Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.
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