Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo II›Capo I
Art. 14
52 / 62Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.
In vigore dal 27 dic 1933
L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.
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