Art. 97
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 97

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In vigore dal 14 dic 1933
Tra le spese di cui all'articolo precedente sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed affitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualità e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe, ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate. In modo analogo si conteggeranno le diminuzioni di reddito derivanti ai terreni soggetti a servitù militari dagli oneri speciali imposti da tali servitù, e le spese di irrigazione, ogni qualvolta entro una stessa classe di uno stesso comune si verifichino, per gruppi diversi di particelle, spese sensibilmente differenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-97