Art. 96
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 96

96 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
La parte dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe di estimo, è la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioè: le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno. La rendita padronale lorda poi a sua volta si ricava dal prodotto annuo totale detraendone le spese di produzione e cioè: a) le spese annue medie di riparazione, la quota di ammortamento e l'interesse della parte fissa del capitale di esercizio (animali da lavoro, macchine, strumenti e simili). b) il valore delle materie prime, principali ed ausiliarie impiegate nella coltivazione (concimi, sementi, mangimi, lettimi, ecc.); c) i compensi al lavoro sia intellettuale che manuale; d) l'interesse della parte circolante del capitale di esercizio costituita dalle materie prime e dal numerario occorrenti per far fronte alle esigenze della coltivazione nel primo periodo dell'anno agrario, in attesa dei nuovi raccolti; e) ed eventualmente le somme erogate in noli di macchine, strumenti e simili che non rientrassero nella composizione normale del capitale di esercizio secondo gli usi e le consuetudini locali. Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici o livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-96