Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 95
95 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualità e classe per unità di superficie al 1° gennaio 1914. Debbono perciò riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-95