Art. 95
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 95

95 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualità e classe per unità di superficie al 1° gennaio 1914. Debbono perciò riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-95