Art. 93
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 93

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In vigore dal 14 dic 1933
In occasione del classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento. Nella stessa occasione i periti catastali raccolgono, col concorso delle Commissioni comunali o dei loro delegati, tutti i dati e le notizie ritenute necessarie per la formazione delle tariffe, che non siano già state raccolte nel corso delle operazioni precedenti, e specialmente quelle relative alle deduzioni per fitti e canoni d'acqua, alle spese d'irrigazione, di difesa, di scolo, di bonifica, nonché alle diverse condizioni alle quali sono soggette le singole particelle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-93