Art. 91
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 91

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In vigore dal 14 dic 1933
Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-91