Art. 90
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 90

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In vigore dal 14 dic 1933
Qualora nei casi di classamento per parificazione indicati nell' del Testo unico, non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-90