Art. 87
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 87

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In vigore dal 14 dic 1933
Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-87