Art. 83
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 83

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In vigore dal 14 dic 1933
Il Governatore, per Roma, ed i Podestà, per gli altri comuni, provvedono, mediante un manifesto da pubblicarsi nei modi consueti, perché i possessori siano informati delle disposizioni relative ai miglioramenti contenute nell' del Testo unico e delle norme che regolano la presentazione delle relative denuncie, giusta gli articoli precedenti. La pubblicazione del manifesto dovrà essere ripetuta fino all'esecuzione del classamento nel comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-83