Art. 8
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 8

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In vigore dal 14 dic 1933
Trascorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il Governatore di Roma ed i Podestà, entro i quindici giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per la seduta, adunano i maggiori contribuenti per la nomina dei componenti la Commissione ad essi attribuita. La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero dei maggiori contribuenti. Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il Governatore di Roma e i Podestà ne convocano una seconda pel settimo giorno successivo. Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-8