Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 74
74 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Contemporaneamente il perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno otto giorni prima.
Non occorre la pubblicazione di uno speciale manifesto nel caso indicato nel secondo capoverso dell' ed il principio delle operazioni di classamento si annunzia ai possessori con lo stesso avviso di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-74