Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 73
73 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un comune, il perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e le informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-73