Art. 60
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 60

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In vigore dal 14 dic 1933
La classificazione consiste nel suddividere ogni qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta, e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgano a distinguerla dalle altre. L'Ufficio generale del catasto determina il numero massimo di classi in cui di regola ciascuna qualità può essere suddivisa. Le eccezioni alla regola stabilita dovranno essere approvate dall'Ufficio generale medesimo. Nella classificazione non si tiene conto delle piccole differenze per formare classi distinte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-60