Art. 57
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 57

57 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Prima di intraprendere le operazioni per la stima dei terreni in ciascuna provincia, i periti dell'Amministrazione catastale, delegati alle operazioni stesse, dividono la provincia in circoli censuari, comprendendo in ogni circolo un gruppo di comuni che siano in analoghe condizioni topografiche, agricole ed economiche. Per ogni circolo si sceglie un comune che comprenda le qualità di coltura predominanti nel circolo e che si trovi in condizioni da poter servire come tipo per le operazioni di stima da compiersi nel circolo stesso. Ove le condizioni speciali del territorio lo richiedano, potranno scegliersi due comuni tipo invece di uno solo. Formati i circoli censuari, i periti catastali delegati alle Operazioni di stima, col concorso delle Commissioni comunali, procedono alla qualificazione e classificazione di ciascun comune, seguendo criteri e procedimenti uniformi per tutto il Regno, che saranno stabiliti dall'Ufficio generale del catasto, al quale spetta di approvare la divisione in circoli censuari di ciascuna provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-57