Art. 56
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 56

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In vigore dal 14 dic 1933
Verificata la mappa di un comune, à sensi dell', si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti più convenienti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-56