Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 53
53 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa,e contemporaneamente si rimedia agli errori ed alle omissioni che eventualmente si riscontrassero nei dati assunti dal delimitatore circa al nome dei possessori, alla ubicazione, alla qualità di coltura, od alla destinazione di ciascuna particella.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-53