Art. 52
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 52

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In vigore dal 14 dic 1933
Nei casi eccezionali, di cui all' del Testo unico, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà. Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-52