Art. 50
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 50

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In vigore dal 14 dic 1933
Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi: a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinati, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito; b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti; c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili; d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-50