Art. 47
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 47

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In vigore dal 14 dic 1933
La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l' del Testo unico, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della Medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione. La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli . Per destinazione s'intende l'uso a cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura. La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dall'Ufficio generale del catasto: quella per classi si fa all'atto del classamento. Le aggiunte eventualmente occorrenti al prospetto delle qualità, per comprendervi qualità speciali esistenti in alcune provincie e delle quali il prospetto predetto non abbia tenuto conto, dovranno essere approvate dall'Ufficio generale del catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-47