Art. 45
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 45

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In vigore dal 14 dic 1933
L'Ufficio generale del catasto stabilisce i metodi e determina le norme che giudica più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine nelle operazioni di misura, con la maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni occorrenti. Stabilisce pure le norme e le condizioni per la esecuzione a cottimo di quei lavori, che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione, ai sensi dell' del Testo unico, e per la concessione in appalto delle operazioni di misura autorizzata con l' del Testo unico stesso. I tecnici incaricati della esecuzione a cottimo od in appalto dei lavori predetti, hanno, per tutta la durata del lavoro, la qualifica ed esercitano le funzioni di periti catastali, per gli effetti contemplati dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-45