Art. 44
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 44

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In vigore dal 14 dic 1933
Nei comuni, dove esistano mappe servibili ai sensi dell' del Testo unico, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali l'Ufficio generale del catasto lo giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni da esso impartite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-44