Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 43
43 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Quando le Amministrazioni municipali ed i possessori non abbiano provveduto, ai sensi dell', a sostituire con termini stabili i picchetti provvisori fatti porre dal perito catastale per determinare in modo certo la linea di confine, la Commissione censuaria comunale vi provvede d'ufficio, di concerto col perito stesso, a spese rispettivamente delle Amministrazioni municipali e dei possessori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-43