Art. 40
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 40

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In vigore dal 14 dic 1933
Nei casi di controversia rispetto alla linea del confine territoriale, il perito catastale, senza ritardare od interrompere l'operazione, prende nota della controversia, ed assegna intanto il territorio contestato al comune cui di fatto appartiene, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-40