Art. 36
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 36

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In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione censuaria comunale presta il suo concorso nelle operazioni di delimitazione ed eseguisce la terminazione nei casi indicati all'. In dette operazioni la Commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali deve però esercitare sempre la sua vigilanza. Quando i delegati non siano membri della Commissione, potranno essere retribuiti nella misura che sarà fissata dal Governatore, per Roma, e dal Podestà, per gli altri comuni, sentita la Commissione censuaria comunale. La scelta dei delegati può anche cadere sopra gli indicatori di cui all'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-36