Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 34
34 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Pubblicato il manifesto di cui all'articolo precedente, il perito delegato dall'Amministrazione catastale, con lettera da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'operazione, informa la Commissione censuaria ed il Governatore di Roma od il Podestà del comune, nonché le Commissioni ed i Podestà dei comuni limitrofi, e tutti i possessori interessati, dei giorni e luoghi in cui successivamente eseguirà la delimitazione, invitandoli ad intervenire sopra luogo od a farvisi rappresentare, ed avvertendoli che la loro assenza non sospende il corso dell'operazione.
I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice delegazione, autenticata dal Governatore di Roma o dal podestà del comune, che può essere anche scritta a tergo della lettera predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-34