Art. 32
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 32

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In vigore dal 14 dic 1933
Almeno quaranta giorni prima che incomincino le operazioni in un comune, l'Amministrazione catastale, con manifesto da pubblicarsi nei modi indicati nell', e in due domeniche successive, invita le Amministrazioni municipali a stabilire, in contraddittorio con le rappresentanze dei comuni limitrofi, le linee di confine del territorio comunale e a identificarle in modo certo e stabile, e i possessori a fissare i confini delle loro proprietà in contraddittorio coi possessori confinanti, a comporre le eventuali contestazioni, ed a piantare i termini necessari per mettere in evidenza i confini stessi. Con detto manifesto si avvertono inoltre le Amministrazioni municipali ed i possessori, che ove trascurino di piantare i termini per il giorno fissato nel manifesto dell'Amministrazione catastale, sarà provveduto d'ufficio a loro spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-32