Art. 31
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 31

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In vigore dal 14 dic 1933
Le operazioni di delimitazione e di misura sono eseguite dai periti delegati dall'Amministrazione catastale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e le speciali istruzioni dell'Ufficio generale del catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-31