Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 30
30 / 208In vigore dal 14 dic 1933
I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali.
Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nell', e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-30