Art. 30
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 30

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In vigore dal 14 dic 1933
I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali. Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nell', e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.
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