Art. 24
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 24

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In vigore dal 14 dic 1933
Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuari comunali e provinciali i genitori, i Deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato civili e militari in attività di servizio. Può segnatamente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel comune, e rispettivamente nella provincia, e chi e impedito da infermità permanenti o ha compiuto i 65 anni di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-24