Art. 23
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 23

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In vigore dal 14 dic 1933
Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli. Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa Provincia, ne far parte di più Commissioni provinciali. I periti catastali non possono far parte di alcuna Commissione censuaria. Chi è eletto membro di più commissioni e non possa far parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-23