Art. 21
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 21

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In vigore dal 14 dic 1933
I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-21