Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 206
206 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsabilità di cui agli articoli precedenti, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dall'Ufficio generale del catasto e da restituirsi a lavori ultimati e riconosciuti regolari, nei modi e termini che saranno stabiliti dall'Ufficio generale stesso.
Nel caso di lavori errati sarà incamerata la somma occorrente per correzioni o rifacimenti, previa accettazione del debito. In mancanza di questa, deciderà la Corte dei Conti, come per il personale di ruolo, di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-206