Art. 204
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 204

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In vigore dal 14 dic 1933
Tutti i lavori per la formazione del nuovo catasto devono essere sottoposti a verificazione, per assicurarsi della loro regolarità ed esattezza, secondo le norme che saranno stabilite dall'Ufficio generale del catasto. La verificazione deve essere affidata a persone diverse da quelle che hanno eseguiti i lavori o ne hanno avuto la direzione immediata. I lavori riconosciuti difettosi si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili, tanto in conseguenza della errata esecuzione dei lavori stessi, quanto per la omessa o insufficiente direzione o vigilanza sugli operatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-204