Art. 200
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 200

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In vigore dal 14 dic 1933
I periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici Uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.
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