Art. 20
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 20

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In vigore dal 14 dic 1933
Le Commissioni provinciali e comunali non possono deliberare se non sono presenti tre membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.
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