Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 20
20 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Le Commissioni provinciali e comunali non possono deliberare se non sono presenti tre membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-20