Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 2
2 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Il Direttore generale esercita, in nome del Ministro, verso il quale è direttamente responsabile, le attribuzioni che gli sono affidate dal presente regolamento, sotto l'osservanza delle disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle finanze.
Il Direttore generale sottopone all'approvazione del Ministro il piano dei lavori da eseguirsi in ogni anno nelle varie provincie del Regno, insieme col preventivo delle relative spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-2