Art. 199
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 199

199 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
I comuni potranno ottenere, a loro spese, e senza il pagamento di alcun diritto, copia delle nuove mappe catastali e dei dati relativi alla qualità di coltura ed al possesso delle particelle in esse rappresentate, prima ancora della loro pubblicazione, ma dopo che siano state collaudate ai sensi dell', e compatibilmente con le esigenze del servizio catastale. L'Ufficio generale del catasto stabilirà le norme per il rilascio delle copie predette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-199