Art. 196
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 196

196 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Il Ministro delle Finanze determina se le mappe di cui la provincia richiedente fosse provvista, sono da ritenersi presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge; ed ove lo sieno, si compilano i prospetti di qualificazione e classificazione e si procede all'aggiornamento delle mappe ed al classamento, giusta le norme stabilite dal capitolo IV. Ove però, in qualunque stadio delle operazioni, venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni o di estesi rifacimenti o completamenti, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la provincia deve anticipare, con le norme degli , metà della maggiore spesa occorrente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-196