Art. 194
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 194

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In vigore dal 14 dic 1933
Quando l'Amministrazione provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi siano stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella provincia. La provincia che richiede l'acceleramento dei lavori catastali, ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-194